mercoledì 4 gennaio 2012

LE NOVITA’ SULLE PENSIONI ed ESODI IN UNICREDIT

Facciamo una prima analisi delle novità introdotte dalla Manovra Monti sulle pensioni.



INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PRO RATA (comma 2)



“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.”

Nulla cambia per chi al 31 dicembre 1995 aveva accumulato meno di 18 anni di contribuzioni; la rendita pensionistica sarà calcolata – come prima – con il sistema misto (retributivo fino al 31.12.1995 e contributivo da quella data in poi) o interamente con il contributivo per i lavoratori di prima occupazione a partire dal 1.1.1996.


La modifica riguarda coloro che al 31 dicembre 1995 vantavano più di 18 anni di contributi (e che escludendo eventuali “buchi contributivi” hanno già almeno 34 anni di contribuzione) e non matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011. Per questi lavoratori la pensione verrà calcolata, per il periodo che parte dal 1.1.2012, con il metodo contributivo.
La loro rendita sarà generalmente inferiore a quanto sarebbe stata con il metodo retributivo, di un importo collegato al periodo mancante al pensionamento (più è lungo il periodo e più viene ridotta la rendita in confronto al calcolo “retributivo”) ed a quanti sono i contributi versati dal 2012 (in generale più il reddito è basso più è alta la penalizzazione con il metodo contributivo), e comunque anche lavorando un numero di anni superiore a quanto previsto dalla previgente normativa, la loro rendita di pensione non potrà risultare superiore a quella che sarebbe stata con le vecchie regole del “retributivo”.

“SALVO” CHI MATURA I REQUISITI ENTRO IL 31.12.2011 E GLI ESODATI DI UNICREDIT POSSONO FRUIRE DELLA DEROGA

Chi matura o ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 non viene ad essere toccato dalla modifica peggiorativa della normativa previdenziale.

In realtà il comma 14 della legge definisce ulteriori deroghe.

Ai seguenti lavoratori verranno applicate le regole pensionistiche previgenti all’introduzione delle norme della “manovra Monti”:
  • ai lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali anteriori il 4.12.2011;
  • ai lavoratori collocati in “mobilità lunga” per accordi sindacali anteriori il 4.12.2011;
  • ai lavoratori che al 4.12.2011 fossero già beneficiari di assegni straordinari a carico dei

Fondi di Solidarietà di settore (come quello del settore credito);

  • ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione al 4.12.11;
  • ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011 il diritto di accesso ai Fondi di Solidarietà come per i lavoratori di UniCredit sulla base del Protocollo 18.10.2010 e successive integrazioni;

In merito alla possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà – in alternativa al pensionamento diretto incentivato – per i lavoratori di UniCredit che hanno aderito all’esodo sulla base del richiamato Protocollo, si conferma che essi manterrebbero in tal caso i criteri di pensionamento esistenti prima della “Manovra Monti”.

E’ stato sottoscritto in data 1.12.2011, un accordo che conferma il permanere della possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà di settore da parte di tali lavoratori, le parti si incontreranno nel mese di gennaio 2012.


La legge (art. 24 comma 15) prevede che le modalità di attuazione delle citate deroghe vengano definite con un decreto del Ministero del Lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, è quindi prevedibile uno slittamento delle uscite già preventivate fino a marzo.


NUOVI REQUISITI , ABROGATE LE “FINESTRE” E LE “QUOTE”

Chi non matura i requisiti di pensionamento entro il 31.12.2011, è soggetto dal 1 gennaio alle nuove norme, che prevedono due tipi di pensione per i lavoratori dipendenti:

  • pensione di vecchiaia, che si consegue per gli uomini a 66 anni di età, per le donne a 62 anni ambedue con 20 anni di contribuzione;
  • pensione anticipata, che si consegue al raggiungimento di 42 anni ed 1 mese di contributi per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne

L’età per il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne è aumentata: dal 1 gennaio 2014 a 63 anni e 6 mesi, dal 1 gennaio 2016 a 65 anni, dal 1 gennaio 2018 a 66 anni.


Il requisito per la pensione di vecchiaia verrà elevato a 67 anni a partire dal 2021.

I periodi di contribuzione per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono elevati per tutti di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014.

Dal 1.1.2012 i pensionamenti anticipati maturati prima dei 62 anni di età, vengono penalizzati di 1 o 2 punti percentuali per pensionamenti, rispettivamente, a 61 o 60 anni di età e di un ulteriore 2% per ogni anno inferiore ai 60 al momento del pensionamento.


Dal 1.1.2012 sono abrogate, le norme sul pensionamento con il requisito delle “quote” (sommatoria di età+anzianità contributiva) e sono parimenti abrogate le norme sulle “finestre” e sulle “finestre mobili” introdotte dai recenti esecutivi.


Dal 2012 rimane in vigore il sistema delle “finestre mobili” solo per coloro i quali hanno maturato il requisito utile per il diritto al pensionamento entro il 31.12.2011.


POSSIBILITA’ DI PENSIONAMENTO A 57 ANNI PER LE DONNE.


E’ stata confermata la norma per la quale le lavoratrici potranno andare in pensione a 57 anni con almeno 35 anni di contributi se opteranno per la pensione interamente calcolata con il “contributivo” per i pensionamenti sino a tutto il 31.12.2015.


Un’opzione che fino ad oggi risultava generalmente non conveniente ma che alla luce della nuova legge andrà valutata con maggior attenzione dalle lavoratrici interessate.



Milano, 27 dicembre 2011.

Unità Sindacale Falcri/Silcea Gruppo UniCredit